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L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.
Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.
L’ecobonus è una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali rientrano nel superbonus del 110%, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65% e del 50% per specifiche tipologie di lavori.
Per ulteriori informazioni in merito agli Ecobonus non esitare a contattarci compilando il seguente modulo
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Tra gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione IRPEF del 50% (art. 14 D.L. n. 63/13) vi sono i seguenti:
In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio, l’aliquota di detrazione passa dal 70% all’85%.
In relazione al sostenimento delle spese in relazione agli interventi sotto indicati è possibile ottenere un rimborso del 65% della spesa sostenuta (art. 14 D.L. n. 63/13) per la riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi agevolati al 65% sono i seguenti:
Requisito indispensabile al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 65% in relazione a questi interventi è l’ottenimento dell’asseverazione rilasciata da parte di professionisti abilitati ed il rilascio della Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.
La possibilità di ottenere l’Ecobonus al 110% delle spese sostenute è legata al sostenimento di interventi definiti “trainanti” di riqualificazione energetica degli edifici (sia sulle prime che sulle seconde case). Gli interventi trainanti sono i seguenti:
Nel caso in cui vengano realizzati, contestualmente agli interventi appena elencati, anche interventi detraibili al 65% e al 50% (che vedrai di seguito), è possibile portare anch’essi in detrazione con l’aliquota del 110%. Ovviamente, fatto salvo il fatto di dover rispettare i massimali previsti. Di fatto è per questo motivo, che gli interventi sopra indicati vengono comunemente definiti come “trainanti“.
ATTENZIONE:
Non è sufficiente realizzare questi interventi per ottenere il Superbonus del 110%. Oltre all’intervento agevolato è necessario migliorare di due classi l’attestato di certificazione energetica dell’edificio.
Ricorda sempre che se non puoi (o non vuoi, vista la complessità) accedere al bonus del 110%, restano validi gli interventi che permettono di sfruttare l’Ecobonus al 50% ed al 65% di detrazione fiscale IRPEF.