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Ecobonus 50%, 65% e 110%

Ecobonus

Cos'è e come funziona

L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.

Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2021.

L’ecobonus è una detrazione fiscale Irpef ed Ires, concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali rientrano nel superbonus del 110%, e quali sono invece ammesse in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65% e del 50% per specifiche tipologie di lavori.

Che aspetti...

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Quali sono gli interventi detraibili al 50% per l’Ecobonus?

Tra gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione IRPEF del 50% (art. 14 D.L. n. 63/13) vi sono i seguenti:

  • L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • L’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio, l’aliquota di detrazione passa dal 70% all’85%.

Quali sono gli interventi detraibili al 65% per l’Ecobonus?

In relazione al sostenimento delle spese in relazione agli interventi sotto indicati è possibile ottenere un rimborso del 65% della spesa sostenuta (art. 14 D.L. n. 63/13) per la riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi agevolati al 65% sono i seguenti:

  • Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
  • L’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
  • Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.;
  • Gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
  • Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010;
  • Gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“;
  • L’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • Infine, la building automation.

Requisito indispensabile al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 65% in relazione a questi interventi è l’ottenimento dell’asseverazione rilasciata da parte di professionisti abilitati ed il rilascio della Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.

Quali sono gli interventi detraibili al 110% per l’Ecobonus?

La possibilità di ottenere l’Ecobonus al 110% delle spese sostenute è legata al sostenimento di interventi definiti “trainanti” di riqualificazione energetica degli edifici (sia sulle prime che sulle seconde case). Gli interventi trainanti sono i seguenti:

  • Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi), che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
  • Impianto di riscaldamento in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • Impianto di riscaldamento in proprietà esclusiva: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari

Nel caso in cui vengano realizzati, contestualmente agli interventi appena elencati, anche interventi detraibili al 65% e al 50% (che vedrai di seguito), è possibile portare anch’essi in detrazione con l’aliquota del 110%. Ovviamente, fatto salvo il fatto di dover rispettare i massimali previsti. Di fatto è per questo motivo, che gli interventi sopra indicati vengono comunemente definiti come “trainanti“.

ATTENZIONE:
Non è sufficiente realizzare questi interventi per ottenere il Superbonus del 110%. Oltre all’intervento agevolato è necessario migliorare di due classi l’attestato di certificazione energetica dell’edificio.

Ricorda sempre che se non puoi (o non vuoi, vista la complessità) accedere al bonus del 110%, restano validi gli interventi che permettono di sfruttare l’Ecobonus al 50% ed al 65% di detrazione fiscale IRPEF.